La mancata contestazione non consolida il credito esposto in dichiarazione



Con la recente Ordinanza n. 3404 del 6 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che il credito d’imposta esposto nella dichiarazione annuale non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, né per l’omessa rettifica da parte del Fisco entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, così come il diritto al rimborso dello stesso è sottoposto esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

FATTO


L’Amministrazione finanziaria ha rigettato la richiesta di rimborso del credito d’imposta eccependo la tardiva presentazione dell’istanza, effettuata oltre il termine di decadenza previsto per il rimborso dei versamenti diretti (quarantotto mesi dal versamento).
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno dichiarato l’illegittimità del diniego di rimborso rilevando che, in caso di mancato ricorso da parte dell’ufficio alla procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi o allo strumento dell’accertamento, il credito esposto in dichiarazione si consolida per effetto di un riconoscimento implicito, conseguente alla mancata contestazione del credito stesso, alla scadenza dei normali termini previsti per l’accertamento.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici tributari la Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi contenente l’esposizione di un credito di imposta, alla quale non sia seguita alcuna rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza per l’azione accertatrice previsti dalla legge, non determina, per ciò solo, il consolidamento del credito di imposta indicato in dichiarazione e non rende definitivo il diritto al rimborso. L’intervenuta decadenza dei termini per l’azione di accertamento neppure determina alcuna preclusione alla facoltà della Amministrazione di contestare la sussistenza di un proprio debito qualora sia destinataria di una richiesta di rimborso di un presunto credito di imposta.
In tema di rimborso d’imposte, dunque, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
I termini decadenziali, precisa la Corte Suprema, sono apposti soltanto alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non a quelle attraverso le quali l’Amministrazione contesti la sussistenza di un proprio debito, onde, decorso il termine per l’accertamento, l’Ufficio ben può contestare il contenuto di un atto del contribuente nella misura in cui ciò consenta di evitare un esborso e non, invece, laddove la medesima contestazione comporterebbe affermazione di un credito della Amministrazione.
Secondo la normativa, in tema di rimborso d’imposta non è previsto l’onere per l’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l’asserito credito del contribuente.
D’altra parte, a tutela del contribuente, al fine di non restare esposto “sine die” al potere dell’Amministrazione finanziaria, è prevista la possibilità di impugnare il silenzio o il rigetto della medesima amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso ed ottenere una pronuncia giudiziale che accerti in modo definitivo la situazione fiscale, facendo venire meno in tal modo la situazione di incertezza determinata dal comportamento della Amministrazione. In tal caso, il diritto al rimborso del credito non è sottoposto al termine di decadenza previsto per i versamenti diretti (48 mesi dal versamento), ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.





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