Nuovi aspetti economici del CCNL Laboratori Privati – Cifa





Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali, siglato il 26/3/2019, tra la CIFA, la FEDERLAB e la FIALS, la CONFSAL.


Retribuzioni regime ordinario


Retribuzioni base e aumenti retributivi


Paga Base e Contingenza













































Categoria

1/3/2019

1/12/2019

1/9/2020

1/6/2021

Quadri 2.250,19 2.265,10 2.272,56 2.280,02
Categoria F 1.849,02 1.861,28 1.867,41 1.873,53
Categoria E 1.650,67 1.661,61 1.667,08 1.672,54
Categoria D 1.521,58 1.531,67 1.536,71 1.541,75
Categoria C 1.423,58 1.433,02 1.437,74 1.442,45
Categoria B 1.331,13 1.339,95 1.344,37 1.348,77
Categoria A 1.255,05 1.263,36 1.267.52 1.271,68


Retribuzioni Regime di Primo Ingresso e Reimpiego


Tabelle retributive 1/3/2019






































Livello

Retribuzione regime ordinario

1° anno

2° anno

Quadri 2.250,19    
Categoria F 1.849,02    
Categoria E 1.650,67 1.238.00 1.403,07
Categoria D 1.521,58 1.141.18 1.293,34
Categoria C 1.423,58 1.067,69 1.210,05
Categoria B 1.331,13 998,35 1.131,46
Categoria A 1.255,05    


Tabelle retributive 1/12/2019






































Livello

Retribuzione regime ordinario

1° anno

2° anno

Quadri 2.265,10    
Categoria F 1.861,28    
Categoria E 1.661,61 1.246,21 1.412,37
Categoria D 1.531,67 1.148,75 1.301,92
Categoria C 1.433,02 1.074,76 1.218,07
Categoria B 1.339,95 1.004,97 1.138,96
Categoria A 1.263,36    


Tabelle retributive 1/9/2020






































Livello

Retribuzione regime ordinario

1° anno

2° anno

Quadri 2.272,56    
Categoria F 1.867,41    
Categoria E 1.667,08 1.250,31 1.417,02
Categoria D 1.536,71 1.152,53 1.306,20
Categoria C 1.437,74 1.078,30 1.222,08
Categoria B 1.344,37 1.008,27 1.142,71
Categoria A 1.267,52    


Tabelle retributive 1/6/2021






































Livello

Retribuzione regime ordinario

1° anno

2° anno

Quadri 2.280,02    
Categoria F 1.873,53    
Categoria E 1.672,54 1.254,41 1.421,67
Categoria D 1.541,75 1.156,31 1.310,49
Categoria C 1.442,45 1.081,84 1.226,09
Categoria B 1.348,77 1.011,58 1.146,46
Categoria A 1.271,68    


Retribuzione Mensile, giornaliera e oraria


La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per 168.
Per i lavoratori discontinui la quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per 195.


Indennità di cassa e maneggio di denaro


Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata stabilita dal presente CCNL.


Scatti di competenza


Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti di competenza pari all’1,5% della retribuzione mensile per un massimo di 10 scatti triennali. Tali scatti matureranno in conseguenza della partecipazione ad attività/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferire a 50 in un triennio e secondo modalità attuative da definire congiuntamente tra datore di lavoro e lavoratore, anche in riferimento alla possibilità di fruizione di permessi per la formazione.
Qualora al termine del percorso formativo il lavoratore ottenga la certificazione delle competenze, acquisita secondo le normative vigenti, lo scatto di competenza verrà integrato di un ulteriore 0,5%.


Tredicesima mensilità


Il 15 dicembre di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità.
Per i periodi d’assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall’INPS nel limite dell’80%.


Indennità sostitutiva del servizio di mensa


L’indennità sostitutiva del servizio mensa, ovvero il Ticket Restaurant, è attribuito a ciascun lavoratore per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro di durata superiore alle 4 ore.
L’importo nominale del Ticket deve essere pari a 7,00 € (sette/00 euro).


Indennità trasporti urbani


Gli importi dell’indennità trasporto sono così determinati:
a) Comuni con meno di 100.000 abitanti, 30,00 € al mese per dodici mensilità;
b) Comuni con meno di 500.000 abitanti, 40,00 € al mese per dodici mensilità;
c) Comuni con meno di 1.000.0000 abitanti, 50,00 € al mese per dodici mensilità;
d) Comuni con più di 1.000.000 di abitanti, 60,00 € al mese per dodici mensilità.


Ente Bilaterale Nazionale – EPAR


Il contributo mensile da destinare in favore dell’EPAR Nazionale e stabilito nella misura dello 0,60%, da calcolarsi sulla paga base conglobala mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda, di cui lo 0,50% carico del datore di lavoro e il restante 0,10% a carico del lavoratore.
Della quota dello 0,50% a carico del datore di lavoro lo 0,30 è destinato a finanziare attività in favore dei lavoratori delle aziende aderenti attraverso un apposito Fondo all’uopo costituito e denominato FAS-Fondo Attività Sociale.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote e tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distintivo Retribuzione (E.D.R) d’importo mensile pari allo 0,15% di paga base conglobata.
L’EDR di cui al comma precedente deve essere corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


Fondo interprofessionale per la formazione continua FonARCom


Al fine di garantire un’adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei lavoratori dipendenti, le Parti hanno promosso la costituzione di un apposito Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, denominato FonARCom..
Le aziende che perfezioneranno la loro adesione al Fondo FonARCom destineranno allo stesso una contribuzione mensile dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili di ciascun lavoratore.
L’adesione al Fondo FonARCom non costituisce costo aggiuntivo per l’azienda poiché, in assenza di una specifica adesione ad un Fondo Interprofessionali, la suddetta contribuzione è da destinarsi obbligatoriamente all’INPS. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo e finalizzati a finanziare le attività formative svolta in favore del personale dipendente.


Fondo Integrativo di Assistenza Sanitaria SanARCom


Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SanARCom tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicheranno il presente CCNL.
Per ciò che attiene l’ammontare della contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti e dai relativi lavoratori, lo stesso è fissato in 18.00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 16,00 a carico dell’azienda e euro 2,00 a carico del lavoratore.
II datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo SanARCom. sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 25 per dodici mensilità. L’E.D.R. Rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non e riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento del Fondo SanARCom.


Welfare


Il valore economico minimo annuale di servizi di welfare da riconoscere al singolo dipendente sarà pari ad euro 100,00. Tale importo verrà incrementato di euro 25,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.
Si specifica inoltre che l’incremento di euro 25,00 verrà riconosciuto sulla base dell’appartenenza dell’ulteriore soggetto al nucleo familiare del lavoratore, indipendentemente quindi dalla circostanza che esso sia a carico fiscale.
In via esemplificativa, il lavoratore dipendente avente nel proprio nucleo familiare il coniuge e due figli avrà diritto a beni e servizi di welfare aziendale di valore economico pari ad euro 175,00.


Contributo Assistenza Contrattuale


Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno corrispondere un contributo di assistenza contrattuale (COASCO) fissato nella misura dell’1% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda.
Il COASCO è integralmente a carico dell’azienda ed è finalizzalo alla copertura delle spese sostenute, da CIFA e dalla FIALS, per l’attività di contrattazione, stipula e assistenza ai fini della corretta applicazione del presente CCNL.
Il COASCO ha natura obbligatoria e l’azienda che ne omette il versamento non può avvalersi del presente CCNL.





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