L’Agenzia delle entrate con provvedimento 06 maggio 2019, n. 115304 definisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019.
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.
Il Mef ha previsto la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte degli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal Ministro della salute (ad esempio le “parafarmacie”), degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute. Il MEF ha previsto altresì la trasmissione telematica, da parte degli iscritti agli albi professionali dei veterinari, dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti determinate tipologie di animali.
Al riguardo sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai soggetti di cui sopra, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
A partire dall’anno d’imposta 2017, è stata inoltre prevista la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi.
È stata, poi, prevista la trasmissione telematica, da parte delle strutture sanitarie militari dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento in oggetto, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata a partire dall’anno d’imposta 2019, recependo le novità introdotte dal MEF relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie militari.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, viene spostato in avanti di otto giorni (dal periodo 1°-28 febbraio al periodo 9 febbraio-8 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento) l’intervallo temporale entro il quale il contribuente può esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione pre-compilata in relazione ad ogni singola voce. Ciò al fine di rendere più agevole l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie anche con riferimento ai dati rettificati entro cinque giorni dalla scadenza del 31 gennaio.
Di conseguenza, viene rinviato di otto giorni anche il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente. Il nuovo termine viene fissato al 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Al fine di uniformare i termini di trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, viene spostato al 9 marzo anche il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente.

