Corrispettivi per la sosta dei veicoli: certificazione con e-fattura



Con la Risposta a interpello n. 135 del 9 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di richiesta della fattura, il corrispettivo di vendita dei ticket parcheggio di un gestore privato deve essere certificato mediante fattura elettronica in nome e per conto del gestore stesso; se l’utente finale non è un soggetto passivo IVA resta valida la ricevuta fiscale in formato cartaceo. La fatturazione elettronica è sempre esclusa per le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali

QUESITO


La società svolge attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio, sia privati che istituzionali, con successiva rivendita agli utenti finali mediante portale.
Con riferimento all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni, la società ha chiesto chiarimenti in merito alle corrette modalità di certificazione dei corrispettivi di vendita dei ticket parcheggio agli utenti finali.
Con precedenti chiarimenti, relativi a periodi precedenti l’obbligo della fatturazione elettronica è stato chiarito che:
– l’acquisto di titoli di sosta da gestori istituzionali e la successiva vendita agli utenti finali sono operazioni fuori campo IVA, per le quali non c’è obbligo di emettere fattura, ma è sufficiente l’emissione di ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, che opera fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo;
– l’acquisto di titoli di sosta da gestori privati e la successiva vendita agli utenti finali ricadono, invece, nel regime speciale cd. “monofase”, in base al quale l’IVA viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Gli acquisti dei ticket parcheggio devono essere certificati mediante ricevuta emessa dal rivenditore in nome e per conto del gestore, mentre le successive rivendite agli utenti finali devono essere documentate mediante ricevuta emessa dal rivenditore in nome proprio. Qualora l’utente finale soggetto passivo IVA richieda la fattura, questa deve essere emessa direttamente dal rivenditore entro 90 giorni, in nome e per conto del gestore del parcheggio.

PARERE DEL FISCO


In relazione all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi di vendita dei ticket per la sosta dei veicoli, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali costituiscono operazioni fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo del gestore. In tal caso, l’acquisto e la rivendita dei ticket di parcheggio da parte di un soggetto terzo non modifica il regime IVA; i corrispettivi di vendita devono essere certificati mediante ricevuta emessa dall’esercente in nome proprio. Proprio perché si tratta di un operazione fuori campo IVA è esclusa l’emissione della fattura, sia elettronica che analogica;
– le cessioni di titoli di sosta di gestori privati, invece, rientrano nel regime IVA monofase. Anche in questo caso, l’acquisto e la rivendita dei ticket di parcheggio da parte di un soggetto terzo non modifica il regime IVA; i corrispettivi di vendita devono essere certificati mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’esercente senza indicazione separata dell’imposta, con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta. Nel caso in cui l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richieda la fattura, l’esercente ha l’obbligo di emettere entro 90 giorni la fattura in forma elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio; in sede di compilazione della fattura elettronica i dati del gestore devono essere indicati nel campo “SOGGETTO EMITTENTE”, esponendo l’importo dell’IVA, con l’inserimento nel campo “ALTRI DATI GESTIONALI” del riferimento “operazione rientrante nel regime monofase di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972“.






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