L’impresa che fornisce ai propri dipendenti un servizio di mensa e di trasporto, addebitando ai medesimi dipendenti una parte del costo usufruito, non è tenuta alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (Agenzia Entrate – risposta 27 maggio 2019, n. 159).
Tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Sono esclusi dall’invio telematico le operazioni marginali e non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
La condizione di marginalità consente però di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo fino al 31 dicembre 2019.
Rientrano nella suddetta condizione di esonero, i servizi di mensa e di trasporto, forniti dall’impresa e addebitati in parte ai dipendenti, in quanto marginali e non soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Per tali operazioni può comunque essere emessa fattura e procedere all’annotazione cumulativa di tali fatture.
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