A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo per le aziende commerciali in crisi è divenuto una misura strutturale e, conseguentemente, è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%. Ciò premesso, l’Inps fornisce le istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto, fermo restando le indicazioni già fornite in merito a requisiti, condizioni di accesso e importo.
(CONTINUA)… L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salva l’ipotesi in cui la cancellazione dal Registro delle imprese abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, nel qual caso la decorrenza del trattamento va differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. La decorrenza degli indennizzi concessi, in ogni caso, non può essere antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019.
Peraltro, la concessione dello stesso rimane subordinata alla disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. In caso di esaurimento delle risorse, non sono prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo.
La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo deve essere presentata alla Struttura territorialmente competente, in via telematica, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it al percorso “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’Inps o, in alternativa, tramite il Contact Center Inps. Le domande già presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non devono essere ripresentate, ma sono ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata. L’istruttoria delle domande è effettuata dalle Strutture territoriali competenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. Pertanto, il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa, né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. Cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo, non è possibile ripristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata. L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista nella Gestione dei commercianti.
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