Con la Risposta all’interpello n. 162 del 27 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l’attività svolta in regime forfetario rientri in una sezione ATECO differente da quella in cui ricade l’attività svolta dalla società controllata, non si realizza la causa ostativa e, dunque, non si determina la decadenza dal regime agevolato per il periodo d’imposta successivo.
IL CASO
Una persona, che ricopre la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata che produce capi di abbigliamento e a febbraio 2019 ha cessato l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, di cui è socio al 50 per cento, intende avviare un’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sotto forma di impresa individuale, avvalendosi del regime forfetario.
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
A decorrere dal 2019, tra le cause ostative all’applicazione del regime forfetario, è previsto che non possono applicarlo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In altri termini, affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed è possibile applicare o permanere nel regime forfetario.
La verifica di sussistenza di entrambe le condizioni deve essere effettuata al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario.
PARERE DEL FISCO
Nel caso esaminato, la condizione di controllo è ampiamente rappresentata dal possesso di quote societarie nella misura del 50 per cento del capitale sociale (controllo diretto).
Per quanto riguarda la seconda condizione, riferita alla riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.R.L. a quella esercitata dall’impresa individuale in regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa deve ritenersi esclusa qualora le attività esercitate da ciascun soggetto rientrino in sezioni ATECO differenti. Orbene, l’attività di produzione di capi di abbigliamento rientra nella sezione ATECO “C”, mentre l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento rientra nella sezione ATECO “G”. Pertanto, può ritenersi esclusa la causa ostativa, consentendo la permanenza nel regime forfetario anche per il successivo periodo d’imposta, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.
A tal proposito, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica delle attività “effettivamente” esercitate attiene a questione di fatto non esperibile in sede di interpello e su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
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