Sottoscritto il 17/6/2019, tra CNA FAITA, CONFARTIGIANATO Autobus Operator, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, il primo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente Il presente CCNL, che si applica ai dipendenti delle aziende artigiane esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, decorre dall’1/7/2019 e scadrà il 31/12/2020. Tabelle Retributive – Aumenti salariali Livello Paga base al 30/6/2019 Indennità di contingenza E.D.R. (per 13 mensilità) Retribuzione tabellare al 30/6/2019 Retribuzione tabellare all’1/7/2019 Retribuzione tabellare all’1/9/2019 Indennità di funzione Divisori Aumenti periodici di anzianità Livelli Importi Indennità per uso di mezzo proprio Indennità di maneggio denaro Istituzione buono pasto Indennità lavoro domenicale Indennità di trasferta Indumenti di lavoro Bilateralità Assistenza Sanitaria Integrativa – San.arti
C4
682,82
511,44
10,33
1.204,59
1.227,72
1.250,85
C3
853,51
515,67
10,33
1.379,51
1.408,43
1.437,35
C2
914,97
517,26
10,33
1.442,56
1.473,56
1.504.56
C1
1.037,88
520,75
10,33
1.568,96
1.604,12
1.639,28
B3
1.058,37
521,06
10,33
1.589,76
1.625,62
1.661,48
B2
1.106,16
522,46
10,33
1.638,95
1.676,43
1.713,91
B1
1.160,79
524,10
10,33
1.695,22
1.734,55
1.773,88
A2
1.283,69
527,49
10,33
1.821,51
1.865,00
1.908,49
A1
1.365,63
529,75
10,33
1.905,71
1.951,98
1.998,25
Q2
1.365,63
529,75
10,33
1.905,71
1.951,98
1.998,25
Q1
1.365,63
529,75
10,33
1.905,71
1.951,98
1.998,25
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro Q1 e Q2, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione rispettivamente nella misura di € 67,00 e € 51,00 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della 13ma mensilità e della 14ma mensilità.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della retribuzione per:
– 191 per il personale di custodia – guardiani notturni;
– 182 per il personale conducente di auto;
– 173 per il personale a 40 ore settimanali;
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi mensili della retribuzione.
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad un aumento di anzianità, per un massimo di 9 aumenti periodici di anzianità, nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza.
Q1, Q2 e A1
33,10
B2
29,57
B3
29,39
C1
29,23
C2
27,17
C3
26,61
C4
25,35
La ditta corrisponderà al lavoratore un rimborso spese previsto dalle tariffe ACI.
Prevista per il personale impiegatizio che maneggia denaro, è fissata in euro 40,00 a decorrere dall’1/7/2019.
Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione nell’ambito del normale impegno giornaliero, un buono pasto dell’ammontare giornaliero di € 5,29.
Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro giorno della settimana, dall’1/7/2019, verrà corrisposta un’indennità di 4,00 euro per ogni domenica lavorata, comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali che non entra a far parte del trattamento di fine rapporto.
Il personale comandato a prestare servizi in trasferta, oltre alla retribuzione globale giornaliera, ha diritto al seguente trattamento a decorrere dall’1/7/2019.
Il personale viaggiante , fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà diritto a un normale trattamento di vitto e alloggio, a carico dell’azienda o del gruppo, o al rimborso a piè di lista delle relative spese nei seguenti limiti:
a) territorio nazionale per il pernottamento: euro 45,00; per ogni pasto: euro 20,00;
b) territorio estero per il pernottamento: euro 60,00; per ogni pasto: euro 25,00.
Qualora per il personale viaggiante il trattamento sia convenzionato alla pari con il trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purché questo sia normale, l’azienda corrisponderà una indennità di trasferta pari a:
TERRITORIO NAZIONALE:
– 6,00 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
– 7,50 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede superiori a 12 ore e fino a 18 ore;
– 10,00 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede superiori a 18 ore e fino a 24.
TERRITORIO ESTERO:
– 7,00 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
– 8,50 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede superiori a 12 ore e fino a 18 ore;
– 11,00 euro dall’1/7/2019 per assenze dalla sede superiori a 18 ore e fino a 24.
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli impiegati in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di 2° classe in quanto effettivamente sostenute;
b) il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
– territorio nazionale per il pernottamento: euro 45,00; per ogni pasto: euro 20,00;
– territorio estero per il pernottamento: euro 60,00; per ogni pasto: euro 25,00;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Qualora le tenute da lavoro non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta dall’1/7/2019, una indennità sostitutiva di vestiario di 0,70 euro per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro.
A decorrere dall’1/7/2019 per le imprese di tutti i settori ricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi dell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”. L’importo di 25,00 euro è erogato indistintamente a tutti i livelli di inquadramento.
A partire dall’1/1/2020 sono iscritti al Fondo Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
Il contributo pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25,00 € lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dal presente CCNL. L’importo di 25 euro è erogato indistintamente a tutti i livelli di inquadramento.
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