Allo scopo di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, il DL Sostegni prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni emergenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni senza il pagamento di sanzioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 19 marzo 2021, n. 8)
Viene prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. “comunicazioni di irregolarità” o “avvisi bonari”).
La definizione agevolata riguarda, in particolare:
– le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 (non inviate per effetto della sospensione), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
– le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Possono beneficiare della definizione agevolata i soggetti titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020. A tal fine si assume il volume d’affari risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2020.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, invece, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
Sulla base dei dati risultanti dalle suddette dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
La definizione agevolata consente di regolarizzare la posizione mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte, dei relativi interessi e di contributi previdenziali, escludendo l’applicazione di sanzioni e somme aggiuntive. La definizione si perfeziona solo con il pagamento delle somme richieste. Il versamento è effettuato secondo i termini e le modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. Ciò significa che l’importo dovuto può essere anche rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, per le dichiarazioni presentate nel 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
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