Escluso il regime Iva agevolato per i guanti pluriuso a lunga durata

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolato IVA previsto per i dispositivi di protezione individuale (DPI) anti-covid non può essere applicato alle cessioni di guanti “pluriuso”, caratterizzati da una “lunga durata”, utilizzati per la pulizia della casa e impiegati dalla generalità dei lavoratori, non appartenenti al settore sanitario, in applicazione dei protocolli di sicurezza adottati come forma di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Risposta 26 marzo 2021, n. 213).

Tra le misure introdotte per favorire il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il Decreto Rilancio (art. 124 del D.L. n. 34 del 2020) ha previsto un regime IVA agevolato per l’acquisto di beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, includendo tra questi gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici (comunemente indicati come dispositivi di protezione individuale – DPI).
In base al regime agevolato:
– alle cessioni di detti beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 si applica l’esenzione IVA, conservando il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
– alle cessioni dei medesimi beni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 si applica l’aliquota IVA del 5 per cento.


Con riferimento alla commercializzazione di “guanti pluriuso in lattice, in vinile e in nitrile” è stato chiarito (Circolare n. 26/E del 2020) che, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, occorre verificare sia la classificazione nei codici TARIC espressamente individuati dall’ADM, sia l’idoneità a garantire la “finalità sanitaria” perseguita dalla norma di contrasto alla diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere.
In tale ottica, rientrano nel regime Iva agevolato, tra l’altro, gli “articoli di abbigliamento protettivo”, funzionali a tutelare in primis la salute degli operatori sanitari e, in generale, quella di “lavoratori e utenti”, secondo i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici di riferimento. In altri termini i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi medici (DM).
In proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che:
– l’utilizzo per finalità sanitarie ricorre ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso;
– non possono fruire del regime agevolato i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili).


Pertanto, devono ritenersi non agevolabili le cessioni di guanti pluriuso in lattice, vinile e nitrile utilizzati per la pulizia della casa, nonché impiegati dalla generalità dei lavoratori, non appartenenti al settore sanitario, in applicazione dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici (industria alimentare, grande distribuzione e scuola) come forma di contrasto alla diffusione del COVID-19, caratterizzati da “lunga durata” rilevabile, in termini generali, anche dalla presenza in ogni confezione di un solo paio di guanti.



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