Nessuna rilevanza fiscale per la “card sconto” al dipendente


Nel caso di una società operante nel mercato dell’abbigliamento che ha attribuito ai propri dipendenti una “card’ che consenta agli stessi di acquistare prodotti con uno sconto rispetto al prezzo di listino (“card sconto”), non è ravvisabile alcuno sconto rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso (Agenzia Entrate – risposta 29 marzo 2021 n. 221).

Riguardo alla tassazione del reddito da lavoro dipendente, il TUIR sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.


La locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi economici che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.


Nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in ragione del cit. principio di onnicomprensività.


Come chiarito dal Ministero delle Finanze il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, dal momento che se, invece, per la cessione dello stesso il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.


Nel caso di specie, una società operante nel mercato dell’abbigliamento, con l’intento di rafforzare il proprio brand e la propria presenza sul mercato, ha attribuito ai propri dipendenti una “card’ che consenta agli stessi di acquistare prodotti con uno sconto rispetto al prezzo di listino (“card sconto”). Lo sconto sarebbe pari a circa il 25% del prezzo di vendita finale del prodotto e con riferimento allo stesso:


– il dipendente paga un prezzo in ogni caso superiore rispetto a quello che la società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione;


– in alcuni periodi dell’anno lo sconto praticato al dipendente potrebbe essere di eguale importo rispetto a quello di cui si possono avvantaggiare gli altri clienti.


Va rilevato, quindi, che il prezzo pagato dai dipendenti della società è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. Pertanto, il prezzo pagato dal lavoratore dipendente non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l’erogazione di una retribuzione.


Inoltre, lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell’anno, agli altri clienti e non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela.


Sulla base di tali considerazioni, nella fattispecie rappresentata l’Agenzia delle Entrate non ravvisa alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso.


La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei capi di abbigliamento acquistati dai dipendenti della società genererebbe infatti, una disparità di trattamento tra i clienti della società che potrebbero acquistare la merce ad un prezzo scontato e i dipendenti della medesima società che vedrebbero tassato il “vantaggio economico”.




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