rewrite this title Previdenza complementare: chiarimenti INPS sul TFR al Fondo di Tesoreria

Summarize this content to 750 words

A seguito del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare che è scattato a partire dallo scorso 1° luglio 2026, l’INPS fornisce indicazioni relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 (INPS, messaggio 10 luglio 2026, n. 2325).
Come noto, l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 è stato modificato dalla Legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 204, Legge n. 199/2025) che, a decorrere dal 1° luglio 2026, ha introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti successivamente al 30 giugno 2026.
 
Il lavoratore ha a disposizione un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito, Fondo di Tesoreria) di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della Legge n. 296/2006, come modificata dalla Legge n. 199/2025.
 
In tale contesto è intervenuta anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con le direttive adottate in data 19 giugno 2026, che ha specificato che, qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.
 
Pertanto, l’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce istruzioni operative, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026, sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva. 
 
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05” all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
 
L’INPS precisa che la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.
 
Nell’ipotesi in cui, invece, le quote arretrate di TFR siano denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta, la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto