La cessione di olii d’oliva sconta l’Iva con aliquota ridotta del 4% anche se il loro utilizzo è destinato alla produzione di cosmetici (Agenzia entrate – risposta di consulenza giuridica 07 settembre 2021, n. 12).
L’applicazione dell’aliquota del 4% è prevista per: olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all’alimentazione umana o animale, l’olio di oliva è richiamato in generale.
Anche dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva, pertanto, le cessioni di olio di oliva sono soggette all’aliquota IVA del 4%, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
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