Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha modificato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali per adeguarlo alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali. Il decreto ministeriale pubblicato il 9 luglio ha modificato la disciplina del Fondo per includere nuovi destinatari, criteri e limiti per l’assegno di integrazione salariale. Il Fondo, istituito presso l’INPS, fornisce un assegno di integrazione salariale ai dipendenti del settore delle attività professionali che subiscono riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa. Gli apprendisti possono beneficiare dell’assegno con proroga del periodo di apprendistato in base alle ore di integrazione salariale fruite. Durante la riduzione o sospensione, i lavoratori devono impegnarsi in un percorso di riqualificazione. L’importo dell’assegno è determinato dalla normativa vigente e varia in base alla dimensione dell’azienda. La durata massima della riduzione o sospensione è regolamentata e non può superare un certo numero di settimane in un determinato periodo. L’accesso al Fondo avviene in base a criteri di precedenza e proporzionalità.

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