L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul regime speciale per lavoratori impatriati, specificando che per poter fruire di questo regime è necessario che il lavoratore trasferisca la residenza in Italia, non abbia risieduto nel Paese nei due anni precedenti e svolga principalmente l’attività lavorativa in territorio italiano. Il regime speciale è valido per un periodo di cinque anni a partire dall’anno in cui si trasferisce la residenza in Italia.
L’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione è stato abrogato, ma le disposizioni precedenti si applicano ai contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023. La circolare n. 33/E/2020 dell’Agenzia delle entrate specifica che sono agevolati i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa prodotti in Italia. Tuttavia, sono escluse dall’agevolazione le somme non corrisposte per attività lavorativa svolta in Italia, come le borse di studio per scopi formativi.
Nel caso specifico di un soggetto residente all’estero iscritto a un master in Italia, con tirocini previsti all’interno del corso di formazione, non è possibile applicare il regime speciale per lavoratori impatriati in quanto i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro.

News Lavoro
Il governo istituisce il nuovo regolamento sul lavoro penitenziario
Il contenuto riguarda una seduta del Consiglio dei ministri che si è tenuta il 4 giugno, durante la quale è
