La Corte costituzionale ha stabilito che non è illegittima la norma della legge della Regione Lazio che sottopone all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo anche quelle rilasciate dalle Autorità di sistema portuale. La sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, affermando che la norma non viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione in quanto non contrasta con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva e non determina una doppia imposizione. Inoltre, la norma non viola neanche l’articolo 117 della Costituzione, poiché non va in contrasto con i principi fondamentali di correlazione e continenza stabiliti da leggi precedenti. La Corte ha precisato che se l’imposta regionale avesse assunto la natura di un nuovo tributo regionale autonomo, sarebbero stati considerati tali principi; tuttavia, l’imposta in questione è stata ceduta alle regioni dallo Stato, il che permette alle regioni di esercitare la potestà legislativa sul tributo senza problemi di competenze.

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