Il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano è adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali

La circolare INPS del 22 agosto 2024 fornisce istruzioni amministrative riguardanti le prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol. Queste istruzioni sono state rilasciate in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Ministeriale del 22 agosto 2023 ha sostituito integralmente il precedente decreto interministeriale n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021. Le modifiche normative più significative riguardano l’ampio rientro dei soggetti nel campo di applicazione del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e l’eliminazione del tetto aziendale.

Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di garantire ai lavoratori dei datori di lavoro privati della Provincia di Bolzano-Alto Adige un sostegno per il reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I beneficiari includono tutti i lavoratori subordinati, dirigenti, apprendisti, e lavoratori a domicilio che hanno almeno 30 giorni di anzianità lavorativa nell’arco dei 12 mesi precedenti la richiesta di prestazione.

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per causali ordinarie o straordinarie. I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, rispettando i criteri definiti dal Decreto Ministeriale.

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo corrisponde alla misura del trattamento di integrazione salariale definita dal D.Lgs. n. 148/2015. La durata massima della prestazione di assegno di integrazione salariale non può superare le 13 settimane per singola richiesta e varia in base al numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

In conclusione, la circolare fornisce indicazioni dettagliate sui beneficiari, le causali ammissibili, la misura e la durata dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano-Alto Adige. Queste istruzioni aiutano a garantire trasparenza e corretta applicazione delle normative in materia di integrazione salariale per i lavoratori e i datori di lavoro interessati.

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