Transfer pricing: the national documentation must be produced in Italian language

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda la produzione della Documentazione Nazionale in lingua italiana nel contesto del Transfer Pricing. Secondo il D.Lgs. n. 471/1997, il contribuente che fornisce documentazione idonea durante un’ispezione o verifica è esente da sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento. Questo non implica un obbligo di creare la documentazione, ma offre un beneficio in caso di autodisciplina. La normativa richiede un Master file e una Documentazione nazionale, entrambi in lingua italiana, ma il Master file può essere in inglese. Le Linee guida OCSE sostengono che la lingua della documentazione dovrebbe essere stabilita a livello nazionale. Gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere in lingue diverse dall’italiano. In conclusione, la Documentazione Nazionale deve sempre essere in italiano, anche per i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo.

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