L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 178/2024 confermando che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta. Il maggiore valore del bene rivalutato viene contabilizzato come riserva di utili nel passaggio al regime ordinario, e quindi il suo annullamento per consentire l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetto all’imposta sostitutiva prevista in caso di assegnazione agevolata. Questo principio è stato chiarito per garantire la corretta applicazione delle normative fiscali in vigore.

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