L’Agenzia delle entrate ha affrontato un quesito riguardo il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che ritardano il pensionamento, in particolare tramite la risoluzione 30 giugno 2025, n. 45. La Legge n. 197/2022, all’articolo 1, comma 286, prevede che i lavoratori dipendenti con diritti di pensione anticipata possano rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Questa rinuncia comporta che il datore di lavoro non debba versare quei contributi e l’importo corrispondente venga corrisposto interamente al lavoratore come incentivo per proseguire l’attività lavorativa.
Il quesito specifico riguarda il fatto che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe influire sul reddito da lavoro dipendente, secondo le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR stabilisce che la non concorrenza al reddito si applica solo ai lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo le “forme esclusive”. Un contribuente, già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO, chiede se possa beneficiare della stessa esenzione fiscale prevista per gli altri lavoratori.
La legge modificata prevede che, a partire da 2025, la rinuncia all’accredito contributivo quadro delle contribuzioni debba includere anche i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025. È specificato che per tali lavoratori, il totale dei contributi a loro carico che non vengono più versati, sarà comunque corrisposto integralmente, applicando le disposizioni fiscali previste dall’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.
È emerso dai dibattiti parlamentari che l’intento della modifica della Legge di Bilancio 2025 fosse quello di ampliare la fascia di lavoratori beneficiari degli incentivi e di garantire che le somme erogate non siano tassate. Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che negare questa facilitazione ai lavoratori iscritti a forme “esclusive” dell’AGO contraddirebbe lo scopo della normativa.
L’Agenzia conclude interpretando che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali citate, inclusi quindi anche quelli delle “forme esclusive”. Per il caso specifico del contribuente, l’Agenzia ha stabilito che le somme derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo nell’ambito della forma esclusiva dell’AGO a partire dal 2025 non andranno ad influire sul reddito da lavoro dipendente, rientrando nei benefici fiscali previsti dalla normativa.
Questa interpretazione chiarisce l’applicazione pratica delle esenzioni fiscali e disciplina il trattamento delle eventuali somme erogate ai lavoratori dipendenti che scelgono di prolungare la loro carriera lavorativa in attesa del pensionamento.

