Il documento del 22 luglio 2025, n. 192 dell’Agenzia delle entrate chiarisce le modifiche alla tassazione dei fringe benefit per veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo anche una disciplina transitoria. La società istante, che assegna auto in uso promiscuo, domandava se, ai fini della tassazione del fringe benefit, dovessero applicarsi le norme vigenti alla data di stipula del contratto, anche se la consegna avvenisse successivamente all’1 gennaio 2025.
Le novelle introdotte dall’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 hanno modificato il calcolo del fringe benefit. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è calcolato sulla base del 50% di un percorso convenzionale di 15.000 chilometri, con riduzioni ulteriori per i veicoli elettrici e ibridi. L’Agenzia sottolinea che la concessione del veicolo richiede l’accettazione da parte del dipendente, manifestata tramite la sottoscrizione del contratto e la consegna del mezzo.
La disciplina transitoria, prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, mantiene in vigore le regole precedenti per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla scadenza naturale dei contratti. Anche i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati fino al 30 giugno 2025 rientrano sotto il regime precedente. L’Agenzia chiarisce che la data di consegna del veicolo è determinante per l’applicazione della disciplina transitoria.
Nell’esempio fornito dalla società, il contratto è stato stipulato il 27 dicembre 2024, ma la consegna non avviene prima del 1° luglio 2025. Poiché la consegna è successiva al 30 giugno 2025, il caso non rientra sotto la disciplina transitoria. Di conseguenza, anche se il contratto è stato stipulato nel 2024, non si possono applicare le nuove norme, poiché i requisiti di immatricolazione e consegna non si realizzano nel 2025.
Pertanto, per i veicoli in assegnazione dalla società, si applicherà il criterio generale di tassazione basato sul “valore normale” del bene, escludendo l’utilizzo aziendale. In questo modo, per i fringe benefit dei veicoli aziendali stipulati entro la fine del 2024 e consegnati dopo il 30 giugno 2025, si giunge a una valutazione del benefit non forfettaria, bensì sull’effettivo valore percettivo tenuto conto dell’uso privato del veicolo.
In sintesi, il documento chiarisce che la tassazione dei fringe benefit dei veicoli aziendali è influenzata dalla data di consegna e dalla stipula del contratto, evidenziando anche le nuove disposizioni legislative che enfatizzano la transizione ecologica.

