L’Agenzia delle entrate ha chiarito in una recente risposta (31 luglio 2025, n. 195) che non si può applicare il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per le indennità obsolete trasformate in prestazioni di welfare aziendale. Questo chiarimento è emerso da una richiesta di una società che ha deciso di abolire indennità obsolete e convertire tali somme in benefici di welfare per i propri dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025, grazie a un accordo sindacale.
La società ha specificato che i benefit sono destinati a un gruppo definito di dipendenti, escludendo assegnazioni individuali. Ha anche sottolineato che tali vantaggi non sono considerati parte della retribuzione, poiché derivano dalla soppressione di indennità precedenti ormai obsolete. Inoltre, ha evidenziato che il passaggio a welfare mira a fidelizzare i dipendenti, migliorandone soddisfazione e motivazione.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha richiamato il principio di onnicomprensività stabilito dall’articolo 51 del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente include tutte le somme e valori ricevuti durante il periodo d’imposta, comprese erogazioni in natura. Sono previste deroghe per certe prestazioni che non concorrono a formare il reddito imponibile, ma solo se queste non costituiscono un modo per aggirare i criteri di determinazione del reddito.
Una risoluzione del 25 settembre 2020 ha chiarito che se i benefit rispondono a scopi retributivi, non si può applicare il regime di esclusione. Un piano di welfare che sostituisce somme di retribuzione non è conforme alle disposizioni normative in materia. Le deroghe normative non si estendono a situazioni che coinvolgono la sostituzione di redditi imponibili, indipendentemente dalla modalità di erogazione scelta dai lavoratori.
Nel caso in esame, l’accordo sindacale prevede la sostituzione delle indennità obsolete con welfare, ma queste indennità non rientrano nella definizione di “premi di risultato”. Se i dipendenti non avessero optato per il welfare, avrebbero ricevuto l’indennità abolita sotto forma di un compenso equivalente. Questo evidenzia che il passaggio a welfare equivale a una conversione di somme già imponibili.
Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ha concluso che la parte di retribuzione relativa alle indennità soppresse, convertite in prestazioni di welfare su scelta del dipendente, non può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 del TUIR. Pertanto, questa somma deve essere tassata secondo le normali regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto si tratta di una sostituzione diretta di emolumenti già imponibili.

