I contributi COVID-19 stabiliti dall’articolo 10-bis del DL 137/2020 sono “esclusi” dal reddito imponibile e non sono considerati “esenti”. Quindi non influiscono sulla diminuzione delle perdite fiscali riportabili come previsto dall’articolo 84 TUIR. Questa disposizione legale esclude tali contributi dalla proporzione di deducibilità (articolo 109, comma 5, TUIR), affermando quindi che non concorrono alla formazione del reddito. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, interpreta questi contributi come redditi “esenti”, applicando favorevolmente limitazioni sulle perdite. Tuttavia, tale interpretazione è erronea in quanto confonde i proventi “esclusi” (ovvero, non inclusi nel calcolo del reddito secondo il TUIR) con quelli “esenti” che, pur facendo parte del reddito, sono successivamente esentati dal pagamento delle tasse.

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