L’Agenzia delle entrate ha implementato le misure per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia, come previsto dalla normativa del D.P.R. IVA, in conformità con la Direttiva (UE) 2020/285, modificativa della Direttiva 2006/112/CE sul Regime Speciale per le piccole imprese. Questo regime è regolato dal D.Lgs. n. 180/2024 e mira a delineare le procedure di controllo per l’Agenzia in relazione agli adempimenti fiscali, sia per contribuenti stabiliti in Italia che per quelli non stabiliti che operano in Italia.
I controlli includono la verifica della congruenza dei dati forniti nei moduli di comunicazione preventiva dalle imprese italiane rispetto a quelli già in possesso dell’Agenzia. Tali dati devono conformarsi a informazioni fiscali quali fatture elettroniche emesse e vendite verso soggetti non stabiliti, insieme a dati relativi a corrispettivi e dichiarazioni IVA. Se viene riscontrata una discrepanza, il contribuente riceve un messaggio di scarto e può presentare una nuova comunicazione il giorno successivo.
Le soglie di accesso al regime di franchigia sono rigorose: l’impresa deve avere un volume d’affari annuo non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente e nel periodo attuale. Queste limitazioni sono valide anche rispetto allo stato di esenzione. Se un contribuente supera tali limiti, può ripresentare la richiesta a partire dal secondo anno successivo.
L’Agenzia delle entrate assegna un suffisso “EX” al numero di partita IVA dopo aver ricevuto conferma dagli Stati di esenzione, indicando l’ammissione al regime. Tuttavia, se non giunge risposta entro 35 giorni lavorativi, l’Agenzia provvede comunque ad assegnare il suffisso, a meno che non sia stato richiesto un termine più lungo per le verifiche.
In aggiunta, viene controllato il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle comunicazioni trimestrali. La mancata presentazione porta a segnalazioni agli Stati membri interessati. Se un contribuente cessa di operare o se la partita IVA è disattivata d’ufficio, il suffisso “EX” viene immediatamente revocato. La disattivazione può avvenire automaticamente dopo otto trimestri di non attività, a meno che non vi siano informazioni contrarie.
Per rientrare nel regime, il soggetto deve inviare una nuova comunicazione preventiva, rispettando eventuali periodi di quarantena stabiliti dagli Stati di esenzione. Se l’Agenzia riceve notifiche di mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali da parte di Stati di origine di soggetti non stabiliti, essa comunica l’obbligo di identificarsi e presentare la dichiarazione IVA annuale in Italia.
In sintesi, il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate stabilisce un quadro rigoroso per la gestione del regime di franchigia transfrontaliera, tutelando il rispetto delle normative fiscali e delle soglie di accesso, e garantendo un coordinamento efficace tra gli Stati membri.

