L’interpello n. 2/2026 fornisce chiarimenti sulla modalità di applicazione del regime “impatriati” (art. 5 d.lgs. 209/2023) ad un caso di rientro dall’estero per lavorare con un datore di lavoro non residente. Una contribuente, registrata AIRE e residente nel Regno Unito dal 2020, ritorna in Italia alla fine del 2025 e dà avvio ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito CCNL Commercio, in Italia con possibilità di smart working, presso una società basata a Berlino.
Secondo quanto riferito dall’Agenzia, il beneficiario ha diritto al beneficio se trasferisce la residenza fiscale in Italia, si impegna a mantenerla per il periodo previsto, non era residente in Italia nei periodi precedenti richiesti e svolge la maggior parte dell’attività nel territorio italiano, anche se l’impiego è per un datore di lavoro straniero. In questa situazione, i benefici sarebbero applicabili dal 2026 e per i quattro anni successivi.
Se, per qualche motivo, l’ente che effettua la sostituzione non applica lo sconto al contribuente, quest’ultimo può recuperarlo attraverso la dichiarazione dei redditi, rimanendo però soggetto ai controlli dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima può infatti verificare la correttezza della dichiarazione del contribuente e la sua effettiva eleggibilità per lo sconto.

