La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, quinta sezione, ha stabilito con una sentenza del 22 dicembre che la notifica della cartella di pagamento può essere considerata valida anche senza la presenza di una PEC attiva o valida derivante dall’Ini-PEC. In queste circostanze, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare correttamente la procedura alternativa progressiva prevista dalla legge.
Secondo la Corte, se la notifica tramite PEC non riesce a causa della mancanza di un indirizzo valido nell’Ini-PEC, la procedura si completa con tre passaggi. Prima di tutto, il deposito telematico della cartella nell’area riservata del portale Infocamere. In seguito, viene pubblicato l’avviso di deposito per quindici giorni e, infine, viene inviata al contribuente una lettera raccomandata solo a scopo informativo. Quest’ultima non necessita di includere l’atto e può essere validamente consegnata anche a un membro della famiglia che vive con il destinatario.
La notifica diventa effettiva una volta trascorsi quindici giorni dalla spedizione della lettera raccomandata, con conseguente decorrenza dei termini di impugnazione. Tuttavia, la notifica rimane inefficace se il destinatario è sconosciuto all’indirizzo fornito e non si può dimostrare che il pacco sia rimasto in giacenza.

