Fine delle esenzioni sulla ritenuta d’acconto sulle provvigioni dal 1° marzo 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce un cambiamento sostanziale nella ritenuta d’acconto sulle provvigioni, estendendo l’obbligo a un numero maggiore di soggetti. A partire dal 1° marzo 2026, viene abolita l’esenzione per determinate categorie di intermediari che prima godevano di un trattamento speciale. Precisamente, le provvigioni ricevute da agenzie di viaggio, agenti e intermediari marittimi ed aerei, così come agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi resi direttamente a queste ultime, saranno soggette a ritenuta.

La struttura della ritenuta, come stabilito dall’art. 25-bis del DPR 600/1973, resta invariata: l’aliquota del 23% sarà applicata come acconto sul 50% delle provvigioni in assenza di dipendenti, o sul 20% in presenza di un’organizzazione stabile.

L’obiettivo principale del legislatore con questa riforma è di uniformare il trattamento fiscale delle provvigioni e potenziare il prelievo alla fonte. Questo si inserisce anche nel contesto della preparazione per l’introduzione del nuovo Testo unico dei versamenti, previsto per il 2027.

Inoltre, viene fornito un snippet di codice destinato all’integrazione di un software esterno (in particolare, Facebook).

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto