Acquisto auto per disabili: documenti richiesti per l’IVA al 4%

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il valore del decreto di omologa o della sentenza emessa dal Tribunale nel contesto delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (risposta n. 19 del 27 gennaio 2026). Un contribuente ha riportato di aver ottenuto nel 2011 una sentenza che certificava il suo stato di handicap grave conforme all’articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992. Nel 2021, ha acquistato un’automobile usufruendo di un’aliquota IVA ridotta al 4% e dell’esenzione dal bollo auto. Ora desidera sapere se può beneficiare nuovamente dell’aliquota agevolata per l’acquisto di un nuovo veicolo, poiché le sue condizioni di handicap non sono cambiate.

L’Agenzia chiarisce che, secondo il D.L. n. 5/2012, le attestazioni dalle commissioni mediche devono non solo confermare il grado di invalidità o handicap, ma anche verificare se ci sono i requisiti per le agevolazioni fiscali per veicoli. In particolare, la documentazione deve dimostrare che il soggetto presenta:

1. Grave limitazione nella capacità di deambulazione;
2. Capacità motorie ridotte o impedite in modo permanente;
3. Cecità o sordità;
4. Handicap psichico o mentale tale da giustificare l’indennità di accompagnamento.

L’articolo 445-bis del codice di procedura civile stabilisce le modalità di accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie, che termina con un decreto di omologa del giudice in assenza di contestazioni. Tuttavia, il provvedimento del Tribunale, per essere valido ai fini delle agevolazioni fiscali, deve contenere espliciti riferimenti alle norme fiscali secondo l’articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012, in cui emergano chiaramente i criteri per accedere a tali benefici.

Se queste condizioni non sono menzionate nel provvedimento, l’Agenzia non ha l’autorità per valutare l’idoneità del decreto o della sentenza, trattandosi di questioni non tributarie. Di conseguenza, se le istanze di interpello non includono queste specifiche, vengono considerate non ammissibili e il cittadino deve presentare una nuova richiesta all’INPS.

Nel caso del contribuente in esame, la sentenza presentata non riporta i riferimenti normativi richiesti. Pertanto, la documentazione è insufficiente per richiedere l’agevolazione IVA al 4%. Questo evidenzia l’importanza di avere prove approvate e di seguire le procedure stabilite per qualunque richiesta di agevolazioni fiscali legate a disabilità.

In sintesi, affinché un decreti di omologa o una sentenza possano servire da titolo per le agevolazioni fiscali, è essenziale che contengano esplicitamente le condizioni richieste dalla normativa fiscale, altrimenti non possono essere utilizzati per acquisire i benefici desiderati.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto