Conservazione delle scritture contabili: oltre 10 anni solo se l’accertamento inizia in tempo

L’ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026 della Cassazione chiarisce che l’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il limite di 10 anni stabilito dall’articolo 2220 del codice civile esiste solo se è stato avviato un accertamento entro il termine decennale e risulta ancora pendente. Altrimenti, l’Amministrazione finanziaria non può richiedere documenti relativi a periodi di cui l’obbligo di conservazione è già scaduto. Questo modificherebbe la durata dell’obbligo, rendendolo una variabile a discrezione dell’Ufficio, contrariamente alla certezza dei rapporti giuridici.

Il caso riguarda un accertamento IRES e IRAP 2007. L’Agenzia ha recuperato oltre 103 mila euro, sostenendo che alcuni “debiti diversi” associati a finanziamenti soci registrati nel 2001, 2002 e 2004, non erano documentati e qualificandoli come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 TUIR. La richiesta di documentazione del 2001 è stata fatta nel 2012, oltre il limite decennale e senza che un accertamento fosse stato avviato in tempo. Di conseguenza, l’azienda non era più tenuta a fornire tali scritture.

La Corte respinge anche la seconda critica dell’Agenzia sul peso della prova. Non c’è violazione dell’articolo 2697 del codice civile e l’articolo 115 del codice di procedura civile se il giudice non inverte l’onere, ma valuta le prove effettivamente fornite. La Cassazione ritiene che la lamentela dell’Agenzia mirava a un riesame del merito, che non è permesso in legittimità.

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