La risposta a Interpello n. 72 del 9 marzo 2026 da parte dell’Agenzia delle Entrate offre chiarezza sul regime dell’imposta di registro applicabile alle concessioni demaniali marittime per i beni immobili del demanio statale. Questo orientamento, in parte, supera quello precedente del 2020.
L’Amministrazione ora riconosce che per questi rapporti concessori pluriennali non è più obbligatorio il pagamento dell’imposta in una soluzione unica per l’intera durata del rapporto. Trova applicazione l’articolo 3, comma 16, del DL n. 95/2012, che a sua volta richiama l’articolo 17, comma 3, del TUR. Questo consente di avere la possibilità di scegliere tra il pagamento in una soluzione unica o il pagamento annuale basato sul canone di ciascun anno.
Tale chiarimento si basa anche sulla sentenza della Cassazione n. 7996 del 26 marzo 2025, che ha attribuito alla norma una qualità innovativa. Questa possibilità si applica alle concessioni amministrative su beni immobili appartenenti al demanio dello Stato stipulate dopo l’entrata in vigore della disposizione.
La sezione del codice fornita sembra essere script per integrare la condivisione dei social media, in particolare Facebook, su una piattaforma web. Non è strettamente pertinente alla questione delle imposte di registro e delle concessioni demaniali marittime, quindi non è stata inclusa nel riassunto. È comunque importante sottolineare che l’integrazione dei social media può essere una parte fondamentale della comunicazione e del marketing per enti come l’Agenzia delle Entrate.

