Entro il 15 marzo 2026, i datori di lavoro del settore edile possono fare richiesta all’INPS per ricevere una riduzione contributiva dell’11,50%, come stabilito dall’articolo 29 del D.L. 244/1995. Questa riduzione si applica ai periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. L’agevolazione è disponibile solo per le imprese che ricadono sotto i codici contributivi del settore industria e artigianato definiti dall’Istituto, ed è applicabile esclusivamente ai lavoratori a tempo pieno, impiegati per 40 ore a settimana. I lavoratori part-time sono esclusi, così come le situazioni in cui si applicano altri benefici contributivi non cumulabili. La riduzione non riguarda il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali.
Per qualificarsi per questa agevolazione, è necessario essere in regola con diversi requisiti: il DURC, gli obblighi di legge, i contratti collettivi, l’imponibile contributivo e la normativa sulla salute e sicurezza. La domanda per questa riduzione contributiva deve essere inoltrata online tramite il modulo “Rid-Edil” nell’apposito spazio previdenziale INPS.
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