Per i periodi fiscali prima del 2024, il luogo di residenza fiscale degli individui deve essere identificato principalmente dove si concentrano gli interessi economici, patrimoniali e professionali, piuttosto che i legami personali o familiari all’estero. Questo è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6722 del 20 marzo 2026, confermando una precedente posizione consolidata. Nel caso specifico esaminato, nonostante un trasferimento formale all’estero e dei solidi legami personali fuori dall’Italia, i fattori determinanti sono stati i legami economici mantenuti nel territorio italiano, come la concentrazione delle fonti di reddito, la partecipazione in aziende italiane e l’assenza di un’attività produttiva reale nel paese estero. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non esistono criteri assoluti: la valutazione rimane globale e basata su circostanze concrete. Dal 2024, con la nuova normativa fiscale, la situazione cambia e anche il contesto personale e familiare assume un ruolo più rilevante, pur mantenendo comunque una certa importanza gli interessi economici.
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