Con la sentenza n. 13895 del 16 aprile 2026, la Cassazione ha precisato che la sospensione cautelare di un commercialista non può essere messa in atto se la sua professione non è stata utilizzata come mezzo per commettere un reato di corruzione, ma serve solo come vantaggio. Nel caso analizzato, l’individuo sotto indagine avrebbe supportato un candidato sindaco in cambio di promesse di incarichi e benefici. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la misura interdittiva appropriata, collegando il rischio di reiterazione del reato e il potenziale beneficio economico derivante dalla professione. Tuttavia, la Corte Suprema ha chiarito che un legame puramente funzionale tra la professione e l’illecito non è sufficiente a giustificare la sospensione. Per applicare una misura interdittiva, è necessario un collegamento concreto tra l’attività professionale e il reato. Senza questo collegamento, la pertinenza, la proporzionalità e l’obiettivo preventivo della misura cautelare sancita dal codice di procedura penale vengono meno.

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