Il testo esamina le norme fiscali relative ai derivati, secondo l’articolo 112 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo articolo riconosce la rilevanza delle valutazioni al fair value, ovvero il “valore equo”. Tuttavia, questi contrasta con le regole generali dell’articolo 109 del TUIR, che impone la certezza, competenza e principalmente la rilevanza.
Per quanto riguarda i derivati non di copertura, le variazioni di valore sono fiscalmente rilevanti, soprattutto per le società che applicano gli standard IAS/IFRS (standard internazionali di contabilità/ principi contabili internazionali). Per le micro-imprese, il trattamento fiscale dei derivati può variare a seconda del tipo di bilancio adottato.
Nei derivati di copertura, si applica il principio di simmetria con l’elemento coperto. In altre parole, le variazioni di valore dei derivati di copertura devono essere contabilizzate in modo simmetrico rispetto alla voce di bilancio che stanno coprendo.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i costi derivanti da strumenti speculativi non sono deducibili per mancanza di rilevanza, cioè non sono direttamente collegati all’attività dell’impresa. Al contrario, i costi dei derivati di copertura sono deducibili solo se esiste una correlazione diretta con i rischi aziendali.
Anche se i derivati sono contabilizzati correttamente, è ancora necessario dimostrare che la loro finalità è di copertura. E’ quindi fondamentale documentare adeguatamente tutte le operazioni relative ai derivati per evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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