Indennità chilometriche e pagamenti in contanti: Quando diventano di nuovo tassabili

Il riaddebito analitico, ossia il rimborso delle spese sostenute dal professionista e documentate in modo analitico, non incide sul reddito e non permette la deducibilità delle spese stesse (art. 54 co. 2 lett.b TUIR; art.54-ter co. 1 TUIR). A partire dal 2025, l’Agenzia delle Entrate, come indicato nella risposta n. 270/2025, ha precisato che i rimborsi chilometrici, calcolati su base forfetaria, non soddisfano il criterio di analiticità e quindi contribuiscono al reddito, con una ritenuta d’acconto del 20%.

Nello stesso modo, i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto diventano imponibili se vengono versati in contanti e non tracciati attraverso operazioni bancarie, postali o sistemi elettronici (comma2-bis e comma 6-bis art. 54-septies TUIR). Questi rimborsi, o indennità, sono considerati come compensi e quindi tassabili, non dunque deducibili dal committente.

Per assicurare la regolarità di questi rimborsi è necessario che le spese siano strettamente connesse all’incarico professionale e documentate con fatture, scontrini o prospetti analitici, che devono poi essere verificati dal committente.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto