Rimborso IVA in dichiarazione: prescrizione decennale anche senza risposta ai documenti

Il diritto a richiedere un rimborso IVA, tramite la dichiarazione del credito nel modulo VX, è soggetto al termine di prescrizione generale di dieci anni. La Cassazione distinguisce questa situazione dal solo trasferimento del credito in compensazione o deduzione, per i quali può essere applicato il termine biennale stabilito dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Se un contribuente non risponde a una richiesta documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata nell’ambito del procedimento ex articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, questo potrebbe interrompere la procedura e influenzare il calcolo degli interessi. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che il contribuente perde il diritto al rimborso.

Anche se il periodo quinquennale per i controlli fiscali è trascorso, il credito può ancora essere reclamato entro dieci anni. Da un punto di vista operativo, è necessario verificare lo stato dell’istanza, recuperare la documentazione richiesta, richiedere la ripresa del procedimento e, qualora necessario, interrompere il termine di prescrizione o contestare il silenzio-rifiuto.

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