La territorialità dell’IVA per i corsi di formazione è determinata dalla natura del cliente, dal metodo di consegna e dalla classificazione del servizio. Nei rapporti B2B, in generale, si applica la regola del luogo del cliente, mentre nei rapporti B2C quella del luogo del fornitore, salvo eccezioni.
Per i corsi in presenza, è necessario fare una distinzione tra il servizio di formazione e l’accesso a un evento educativo. Nel primo caso, si applica la regola tradizionale, nel secondo, il luogo in cui si svolge l’evento è importante.
Per i corsi online, è fondamentale la distinzione tra webinar live, dove interviene un istruttore in modo significativo, e contenuti digitali pre-impostati e automatici. Le lezioni interattive non si classificano come servizi elettronici, mentre i corsi su richiesta potrebbero esserlo.
A partire dal 2025, i servizi di formazione B2C trasmessi in streaming o virtualmente disponibili si determineranno nel Paese del consumatore, ma senza applicare automaticamente la soglia di 10.000 euro prevista per i servizi elettronici.
Il codice opponente sembra relativo a un plugin di Facebook, presumibilmente usato per condividere o collegare contenuti con questa piattaforma di social media.

