La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 11872 del 30 aprile 2026, ha reso chiaro che la semplice sovrapposizione tra il domicilio del contribuente e la sede dell’impresa individuale non costituisce una giustificazione valida per procedere a un accesso domiciliare da parte della Guardia di Finanza in assenza di evidenti indizi di evasione fiscale. La questione ruotava attorno a una verifica fiscale basata su controlli effettuati presso la residenza del contribuente.
La Corte Suprema ha pertanto distinto tra i locali adibiti a scopi commerciali, quelli ad uso misto e le abitazioni private, evidenziando come per procedere a un accesso domiciliare sia necessario ottenere una motivata autorizzazione basata su prove concrete. L’indicazione del domicilio legale presso l’abitazione privata del contribuente non è di per sé sufficiente a provare un uso professionale della stessa.
Inoltre, il tribunale fiscale è tenuto a verificare non solo la presenza formale dell’autorizzazione fornita dal Procuratore della Repubblica, ma anche se esistono effettivamente gravi indizi che giustifichino l’accesso. Questa decisione rafforza le tutele del contribuente durante le verifiche fiscali domiciliari.

