Il Notariato di Milano, attraverso la massima n. 216, ha dichiarato che le assemblee telematiche nelle Società a Responsabilità Limitata (Srl) sono consentite, anche se non vi è una disposizione specifica in tal senso nello statuto, a meno che non vi sia un divieto esplicito. Questa interpretazione si basa sull’assenza di una norma corrispondente all’articolo 2370 del codice civile per le Srl, che per le Società per Azioni (Spa) richiede invece una clausola statutaria per permettere la partecipazione dei soci tramite telecomunicazione.
La legge Milleproroghe 2026 estende alcune misure di emergenza fino al 30 settembre, permettendo le assemblee a distanza e il voto elettronico anche in assenza di disposizioni statutarie. Per le Spa, una volta terminato il periodo di deroghe, rimane necessaria una clausola statutaria, a meno che non si tratti di un’assemblea totalitaria.
Per le Srl e, molto probabilmente, anche per le Srl semplificate, l’incontro virtuale può essere considerato normale. Gli aspetti fondamentali rimangono l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e l’esercizio del diritto di voto secondo le modalità indicate nel preavviso di convocazione.

