L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha annunciato nuove disposizioni sulla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione da Regioni ed enti locali, come stabilito dalla Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117/2026. La legge, che converte il D.L. n. 38/2026, introduce modifiche significative nel campo fiscale.
L’articolo 10-quinquies prevede l’estensione della Rottamazione-quinquies, una misura di definizione agevolata, anche ai debiti tributari e non tributari relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti sono esclusi.
Per accedere a questa misura, ogni ente interessato deve adottare un provvedimento specifico, da approvare secondo le normative vigenti. Questo provvedimento deve essere pubblicato sul sito dell’ente e inviato all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. Modalità operative dettagliate saranno fornite dall’Agenzia entro il 15 giugno 2026.
Le regole della Rottamazione-quinquies, già stabilite nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199, restano in vigore con alcune deroghe. La domanda di adesione potrà essere effettuata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, esclusivamente via telematica. Le istruzioni dettagliate saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 settembre 2026.
Entro la stessa data, l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti nel portale istituzionale i dati relativi ai carichi ammissibili. Il pagamento dei debiti potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in un massimo di 54 rate bimestrali. Queste rate scadranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre a partire dal 2027. In caso di rateizzazione, sarà applicato un interesse annuo del 3% a partire dal 1 ° febbraio 2027.
L’Agente della riscossione comunicherà l’importo totale dovuto ai fini della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026. Gli effetti relativi alle dilazioni, come previsto dalla Legge n. 199/2025, cominceranno dal 31 gennaio 2027. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, incluse quelle relative alle violazioni del Codice della strada (escluse le sanzioni tributarie), la definizione agevolata si applicherà solo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
In sintesi, la Legge n. 88/2026 presenta una opportunità per i contribuenti di definire i loro debiti, con modalità operative specifiche che devono essere seguite. Le scadenze per l’adozione dei provvedimenti e per la presentazione delle domande sono ben delineate, e vi sono incentivi per coloro che optano per il pagamento rateale. Questa misura rappresenta una possibilità di regolarizzazione fiscale, sia per i debiti tributari che non, favorendo al contempo le amministrazioni locali nel recupero dei crediti.

