L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento IVA delle operazioni a catena, in particolare in relazione all’articolo 41-ter del D.L. n. 331/1993, e l’eventuale obbligo di identificazione fiscale in Italia (risposta del 29 maggio 2026, n. 111). Il caso riguarda un’azienda residente in Germania, non registrata in Italia, che opera nel commercio di mobili. Nel 2023, questa società ha effettuato un’operazione coinvolgendo tre soggetti: un cedente polacco, l’operatore tedesco (l’Istante) e un acquirente finale italiano. Il trasporto dei beni è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia, curato dall’Istante.
L’Istante ha considerato di operare come promotore di una “triangolazione comunitaria” secondo l’articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, le fatture emesse non menzionavano l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge) e non identificavano il cessionario italiano come debitore d’imposta. L’Istante ha quindi chiesto se potesse regolarizzare retroattivamente l’operazione tramite il regime semplificato delle triangolazioni, o, in alternativa, quali sarebbero state le sanzioni in caso di obbligo di identificazione in Italia.
L’Agenzia delle entrate ha basato il suo parere sull’articolo 36-bis della Direttiva IVA, introdotto dalla direttiva “quick fixes”, e sull’articolo 41-ter del D.L. n. 331/1993. La disciplina delle operazioni a catena si applica quando i beni sono ceduti successivamente tra almeno tre soggetti e trasportati direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. L’operatore intermedio è colui che effettua cessioni dei beni mentre li trasporta o fa in modo che siano trasportati dal primo cedente all’ultimo acquirente.
Nel caso specifico, l’Istante ha gestito il trasporto e ha fornito la propria partita IVA tedesca al cedente polacco. Ciò implica che l’Istante opera come soggetto intermedio. Pertanto, il trasporto è imputato al primo passaggio (Polonia – Istante), configurandosi come un acquisto intracomunitario. Di conseguenza, l’operazione successiva tra l’Istante e l’acquirente italiano viene qualificata come operazione interna, ovvero una cessione locale. Questo implica che l’azienda tedesca doveva registrarsi per l’IVA in Italia per adempiere ai relativi obblighi fiscali.
Per quanto riguarda le sanzioni, l’Agenzia ha ritenuto il quesito inammissibile, sottolineando che tale valutazione esula dalla funzione dell’interpello, il quale mira all’interpretazione normativa. Le questioni relative alle sanzioni comportano valutazioni di fatto che competono agli uffici accertativi durante la fase di controllo.
In sintesi, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in un’operazione collegata alla triangolazione comunitaria, l’intermediario deve identificarsi ai fini IVA nel paese di destinazione finale, e che le fatture devono correttamente riflettere la situazione secondo la normativa vigente.

