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L’INPS illustra il nuovo unico punto di accesso per chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare assistenza e qualità dei servizi (INPS, messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247).
La nuova funzionalità presente nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, per ora, è rivolta esclusivamente agli iscritti alla Gestione Separata, ma sarà estesa progressivamente a tutte le gestioni dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.
Possono accedere al servizio i titolari di posizione contributiva nella Gestione Separata per le seguenti richieste:
– i contribuenti autonomi con redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);- i committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo), in caso di superamento del massimale annuo di base contributiva e pensionabile;- i committenti, per altre motivazioni: versamenti duplicati, aliquota inferiore a quella denunciata e poi variata, errori di versamento o casi analoghi;- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo) in caso di superamento del massimale.
Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati o indicati come intermediari di fiducia.
Dopo aver selezionato dal Cassetto previdenziale l’opzione “Domanda Rimborso Unico”, è possibile:
– compilare e inviare una nuova istanza;- consultare le domande presentate e riprendere quelle salvate in bozza;- verificare lo stato di lavorazione.
Le tipologie di rimborso previste sono:
– versamento errato;- credito da dichiarazione dei redditi non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;- superamento del massimale annuo;- contribuzione dovuta a un’altra cassa professionale.
Particolare rilievo hanno le domande per superamento del massimale, già al centro del messaggio n. 1561/2025: l’INPS invia un’apposita comunicazione ai parasubordinati che nell’anno hanno superato il massimale e, l’anno successivo, a conclusione delle verifiche (compresa quella sull’aliquota), ai committenti per la quota di competenza. Ogni committente può chiedere, per ciascun lavoratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente. Il parasubordinato può chiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai vari committenti oltre il massimale.
Con l’attivazione del nuovo servizio, i precedenti canali di trasmissione, distinti per committenti, liberi professionisti e parasubordinati, non sono più disponibili.

