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L’adesione al concordato preventivo biennale in presenza di un cambio di regime contabile può determinare effetti fiscali favorevoli o penalizzanti, soprattutto con riferimento al trattamento delle rimanenze di magazzino. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2026, le variazioni al reddito concordato sono tassative e riguardano esclusivamente le componenti individuate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024. Nel passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, il contribuente non può dedurre dal reddito concordato le rimanenze finali dell’esercizio precedente, perdendo definitivamente il relativo beneficio fiscale. Viceversa, nel passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, il concordato può risultare vantaggioso, poiché assorbe la maggiore base imponibile derivante dal minor valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze iniziali. La scelta di aderire al CPB richiede, pertanto, un’attenta valutazione delle conseguenze fiscali connesse al cambio di regime, considerando anche l’impossibilità di recuperare successivamente le componenti assorbite.
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Summarize in Italian this content to 750 words L’adesione al concordato preventivo biennale in presenza di un cambio di regime
