Variazione IVA per crediti falcidiati dal concordato: escluso il versamento



Le note di variazione emesse dai creditori per recuperare l’IVA relativa al credito oggetto di falcidia nel “concordato con continuità aziendale” devono essere registrate nei registri IVA senza che tale adempimento determini un obbligo di versamento dell’imposta da parte degli organi della procedura concordataria. (Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello n. 54 del 2018)

Rispondendo ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale, laddove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione per i crediti oggetto di falcidia, gli organi della procedura hanno l’obbligo di annotare la rettifica nei registri IVA, ma non sono obbligati al versamento dell’imposta rettificata.
In base alla normativa IVA nazionale, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrando la nota di variazione IVA. La detrazione, in particolare, è ammessa nelle seguenti ipotesi:
– in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
– per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
– a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento dei debiti, pubblicato nel registro delle imprese;
– in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Parallelamente, il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione nel registro IVA degli acquisti detraendo la relativa imposta, ha l’obbligo di rettificare l’IVA detratta registrando la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte a causa della procedura concorsuale di concordato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se, da un lato, la riduzione dei crediti non assistiti da privilegio per effetto della procedura di concordato legittima il creditore ad emettere una nota di variazione, al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato, dall’altro, nei confronti del cessionario / committente (debitore) si realizza una deroga all’obbligo di rettifica dell’imposta detratta in considerazione degli effetti tipici del concordato nella parte in cui consente al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento adempiendo gli obblighi assunti nei confronti dei creditori.
In altri termini, nell’ipotesi di concordato, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato. Diversamente, si avrebbe una deroga ingiustificata all’efficacia liberatoria della procedura.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato, dunque, che le note di variazione emesse dai creditori per recuperare l’IVA relativa al credito oggetto di falcidia nel concordato con continuità aziendale devono essere registrate nei registri IVA senza che tale adempimento determini un obbligo di versamento dell’imposta da parte degli organi della procedura concordataria.





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