L’acquisizione di documentazione contabile da parte dell’Amministrazione finanziaria senza il consenso del contribuente, utilizzata per la formazione dell’avviso di accertamento, non rende illegittimo il medesimo avviso (Corte di Cassazione – ordinanza n. 29132/2018).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha confermato l’inesistenza nell’ordinamento tributario di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, sicché l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione.
In particolare, è prevista la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella di pagamento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La legittimità dell’avviso di accertamento viene a mancare qualora l’acquisizione viziata dei documenti, utilizzati per la formazione dell’avviso di accertamento, metta in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
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