Regime contributivo dell’apprendistato di primo livello, nuove indicazioni Inps




Con circolare n. 108 del 14 novembre 2018, l’Inps riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, anche in considerazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni per promuovere l’utilizzo della forma contrattuale.


Come noto, riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, con effetto dai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è stabilita nella misura complessiva pari al 10%, cui deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della NASpI, nella misura dell’1,31%, ed il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è disposto che l’aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per il primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per il secondo anno. Ancora, nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno. Al riguardo, peraltro, nel caso di applicazione di regimi che prevedono la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato (ad esempio, nel caso di datori di lavoro con organico fino a 9 addetti), la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Per quanto concerne l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista essa è pari al 5,84%, per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato.
Di rilievo la novità emergente in relazione ai contratti di apprendistato di primo livello. Al riguardo, è infatti previsto un ulteriore regime agevolato, introdotto in via sperimentale dal 24 settembre 2015 e poi stabilizzato dalla Legge di Bilancio 2018, il quale stabilisce:
– l’inapplicabilità del contributo di licenziamento;
– la riduzione dell’aliquota contributiva del 10% nella misura del 5%;
– lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI, nella misura dell’1,61%.
Orbene, a parziale correzione di quanto in precedenza illustrato, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello a far tempo dal 24 settembre 2015 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva datoriale va calcolata, per i primi due anni con l’applicazione delle riduzioni di 8,5 e 7 punti percentuali, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5%. In precedenza, invece, era stabilito che i due regini fossero alternativi.





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