Associazioni sportive: definizione agevolata




In arrivo i chiarimenti sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 13 novembre 2018, n. 301338)

Sono previste particolari modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, emessi solo dall’Agenzia delle entrate, nei confronti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitando altresì l’ambito di applicazione della definizione agevolata solo a IRES, IRAP e IVA.
Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, è consentito di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell’intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.
L’elenco dei soggetti iscritti nel Registro CONI è trasmesso annualmente all’amministrazione finanziaria.
Per poter accedere alla definizione agevolata si prevede, inoltre, un limite di euro 30.000 per ciascuna imposta IRES o IRAP da definire.
Anche con riferimento alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018, potrà essere definita qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche non siano iscritte al registro CONI o superino i limiti previsti dalla normativa di riferimento.
Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data del 24 ottobre 2018 altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.






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