Lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da detto comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, bensì anche quando la ripresa sia solamente messa in pericolo dalla condotta imprudente.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per il comportamento assunto durante un periodo di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro. La condotta oggetto di incolpazione era consistita nello svolgimento, durante la malattia, di un’attività quotidiana ritenuta incompatibile con lo stato di salute del dipendente; tale condotta integrava violazione dell’obbligo di diligenza che incombe sul lavoratore e che avrebbe dovuto indurlo a rispettare le prescrizioni mediche concernenti l’osservanza di un periodo di riposo dopo il verificarsi dell’infortunio. Lo stesso dipendente avrebbe dovuto astenersi dal compiere attività che, sebbene non particolarmente gravose, perché consistite nella quotidiana collaborazione alla vita familiare, si ponevano obiettivamente in contrasto con le prescrizioni mediche impartite.
In linea di principio, non sussiste nell’ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Detto comportamento può, però, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro qualora integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
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