Sottoscritto il 22/10/2018, tra Cisambiente-Confindustria, Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, l’accordo per definire le modalità e le tempistiche di applicazione, per le aziende cooperative aderenti, del CCNL Servizi Ambientali 18/6/2018
Con il presente accordo, le Parti hanno inteso prevedere una specifica armonizzazione riguardante alcuni istituti contrattuali economici e normativi. Tale armonizzazione deve intendersi avere il carattere di interpretazione autentica inerente i tempi di adozione del CCNL dei Servizi Ambientali 10/7/2016, da parte delle imprese aderenti alle associazioni datoriali del settore privato stipulanti.
A) Tempi di applicazione del CCNL
Il CCNL 10/7/2016, così come aggiornato dall’accordo di collazione contrattuale del 18/6/2018, sarà integralmente adottato dalle aziende aderenti entro il 1/7/2019. Qualora entro tale data dovessero emergere delle singole criticità, anche relative alla confluenza contrattuale, così come previsto dal presente accordo, le stesse verranno portate all’attenzione delle parti stipulanti il presente accordo.
B) Istituti contrattuali oggetto di armonizzazione
1) La scadenza per l’applicazione dell’ultima tranche contrattuale viene posticipata alla decorrenza dell’1/3/2019.
2) Il periodo per la maturazione e l’erogazione degli aumenti periodici di anzianità resta invariato, salvo accordi aziendali.
3) I permessi retribuiti, di cui alla disciplina transitoria dell’art. 17, per il personale in forza al 31/12/2016, restano invariati a 30 ore annue fino al 30/6/2019. Dall’1/7/2019 gli stessi sono definiti nei limiti previsti del CCNL dei Servizi Ambientali 10/7/2016.
4) I tempi e le modalità di erogazione delle mensilità ordinarie e aggiuntive restano invariati, salvo accordi aziendali.
5) Salvo accordi aziendali, in materia di buoni pasto e mensa, al posto dell’attuale regime, sarà applicata la normativa del CCNL dei Servizi Ambientali art. 32 lettera H, secondo la quale nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne e l’irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive.
6) In materia di agibilità sindacali dall’1/1/2020 si applicherà la disciplina di cui all’art. 57 del CCNL 10/7/2016. In via transitoria per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019, le aziende applicheranno il regime attualmente adottato. In materia di agibilità nazionale le parti sono impegnate a trovare una soluzione condivisa entro dicembre 2020.
7) L’adesione alla Fondazione RUBES TRIVA avverrà all’atto del passaggio al CCNL.
8) La disciplina sulle indennità accessorie sarà adeguata all’atto del passaggio; sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia e gli “ad personam” contrattuali e aziendali che rimangono nella retribuzione di fatto di ogni singolo lavoratore.
9) Il riallineamento della soglia dimensionale per l’utilizzo di spazi per la RSU in cantieri oltre i 100 dipendenti (anziché oltre i 200) decorrerà dall’1/7/2019, salvo diversi accordi aziendali.

