Chiarimenti sul beneficio ACE derivante da fusione




L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità applicative dell’agevolazione ACE, di cui al D.L. n. 201/2011 relativamente alla costituzione in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione (Agenzia Entrate – risposta n. 86/2018).

Relativamente al beneficio ACE i soggetti esteri esercenti attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, con riferimento agli incrementi del “fondo di dotazione” della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010 e il fondo congruo ai fini fiscali in pari data.
L’ammontare del fondo di dotazione da prendere come punto di riferimento non è quello indicato nei documenti contabili, ma occorre quindi far riferimento al fondo di dotazione, anche figurativo, congruo ai fini fiscali.
Ai fini dell’agevolazione occorre quindi determinare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010 per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana di un soggetto estero. Solo dopo che viene superato il dato di partenza del 2010 gli incrementi del fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nazionale.





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